IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 26 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del
Consiglio  del  14  dicembre  1992,  relativa  alla  fabbricazione  e
all'immissione  in  commercio  di  talune  sostanze  impiegate  nella
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  Visto l'art. 6, comma 1,  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del
1994;
  Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993,
che  sostituisce  e  modifica  gli  allegati  alla  citata  direttiva
92/109/CEE;
  Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre
1990,  recante  misure  intese  a scoraggiare la diversione di talune
sostanze  verso  la  fabbricazione  illecita  di  stupefacenti  o  di
sostanze  psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che
modifica il citato  regolamento  n.  3677/90,  e  n.  3769/92,  della
Commissione  del  21  dicembre  1992,  concernente  l'esecuzione e la
modificazione del citato regolameno n. 3677/90;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo  unico  sugli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' soppresso.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo determinato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare   i   decreti   aventi  il  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1993). L'art. 26 cosi' recita:
             "Art. 26 (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di
          delega).    - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
          92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in
          commercio di talune sostanze impiegate nella  fabbricazione
          illecita  di  stupefacenti  o di sostanze psicotrope, sara'
          informata ai seguenti criteri direttivi:
               a)  armonizzare  le  norme  nazionali  relative   alla
          fabbricazione  e all'immissione in commercio delle sostanze
          suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti
          o di sostanze psicotrope;
               b) prevedere misure concrete per la  realizzazione  di
          una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli
          operatori,   con   la   determinazione   di   obblighi   di
          comunicazione e informazione delle  operazioni  effettuate,
          nonche' delle operazioni sospette;
               c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie
          sanzioni penali e amministrative;
               d) prevedere l'obbligo  di  un'adeguata  etichettatura
          delle   sostanze  e  di  una  idonea  documentazione  della
          movimentazione delle stesse;
               e) prevedere strumenti per il  tempestivo  recepimento
          delle   modifiche  e  integrazioni  delle  tipologie  delle
          sostanze suscettibili di  impiego  nella  fabbricazione  di
          stupefacenti  o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre
          misure tecniche adottate in sede comunitaria;
               f)  dettare  le  connesse  e  occorrenti  disposizioni
          integrative  dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n.
          3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la  diversione
          di  talune  sostanze  verso  la  fabbricazione  illecita di
          stupefacenti e di sostanze psicotrope".
             - L'art. 2, comma 1, lettera h),  della  medesima  legge
          cosi'  recita:  " h) i decreti legislativi assicureranno in
          ogni caso che, nelle materie trattate  dalle  direttive  da
          attuare,  la  disciplina  disposta  sia pienamente conforme
          alle prescrizioni delle direttive  medesime,  tenuto  anche
          conto  delle  eventuali  modificazioni comunque intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega".
             - La direttiva 92/109/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 370
          del 19 febbraio 1992.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria  per
          il 1994. L'art. 6, comma 1, cosi' recita: "1. Il termine di
          cui  all'art.  1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
          146, per quanto attiene all'attuazione delle  direttive  di
          cui  agli  articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive
          92/65/CEE e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
          medesima,  e'  sostituito  dal  termine  di cui all'art. 1,
          comma 1, della presente legge".
             - La direttiva 93/46/CzEE e' pubblicata in GUCE  n.  159
          del
          1 luglio 1993.
             -  Il regolamento (CEE) n. 3677/90 e' pubblicato in GUCE
          n. L 357 del 20 dicembre 1990.
             - Il regolamento (CEE) n. 900/92 e' pubblicato  in  GUCE
          n. L 48 del 22 giugno 1992.
             -  Il regolamento (CEE) n. 3769/92 e' pubblicato in GUCE
          n. L 383 del 29 dicembre 1992.
          Nota all'art. 1:
             - Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reca il testo  unico
          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza. L'art.  17,  comma  7,
          cosi'  recitava: "7.  L'autorizzazione prevista nel comma 1
          e' altresi' necessaria per il compimento delle attivita' di
          cui al comma 2 dell'art. 70. Si applicano  le  disposizioni
          contenute nei commi da 2 a 6".